Art. 1975 c.c.
Annullabilita' per scoperta di documenti
[1]La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non puo' impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
[2]La transazione e' annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva