Art. 1983 c.c. — Controllo del debitore
[1]Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno.
[2]Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva