Art. 1985 c.c.
Recesso del contratto
[1]Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
[2]Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva