Art. 1989 c.c.
Promessa al pubblico
[1]Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena questa e' resa pubblica.
[2]Se alla promessa non e' apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva