Art. 198 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Della restituzione della dote. L'art. 197 dispone che se il matrimonio si scioglie dopo dieci anni dalla scadenza dei termini s'abiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non è dipesa da colpa del marito. Su questa norma era stato espresso l'avviso che si dovesse equiparare il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie a quello in cui è dovuta dalla moglie stessa. Non si è creduto di poterlo seguire, poichè logicamente si sarebbe dovuto tener conto anche di altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal richiedere la dote dovutagli. Appunto per tenerli tutti presenti, pur restringendo la norma, come fa il codice del 1865 nell'articolo 1414, all'ipotesi in cui la dote sia dovuta dalla moglie, si è ammesso che il marito possa liberarsi dall'obbligo della restituzione, provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 126
A proposito dell'obbligo degli alimenti alla vedova l'art. 198 dispone, tra l'altro, che l'eredità del marito debba fornire durante un anno l'abitazione alla moglie, purchè non separata per sua colpa. Al riguardo è opportuno chiarire, come è stato consigliato, che, se normalmente l'abitazione sarà quella del marito, nulla vieta che possa essere un'altra, nei casi in cui sarebbe pregiudizievole per gli eredi il fornire l'uso della casa maritale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 127
Della separazione della dote dai beni del marito. Il progetto, nel capoverso dell'art. 198, dava facoltà alla moglie di chiedere la separazione della dote in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi. È stato osservato che tale facoltà non era giustificata nell'ipotesi di separazione personale per colpa di entrambi i coniugi ed è stato poi proposto di aggiungere una disposizione di carattere generale, la quale permetta al tribunale di autorizzare la separazione della dote e di dare le opportune disposizioni, secondo le circostanze, e tenendo conto dell'interesse della famiglia. Aderendo a queste osservazioni, nel secondo comma dell'art. 202, è stata prevista l'ipotesi che la moglie chieda la separazione della dote, Allorchè la separazione personale sia stata pronunciata anche per sua colpa; ed è stato soltanto rimesso al potere discrezionale del tribunale l'ordinare, o non, in questo caso, la separazione della dote, che, negli altri casi, deve essere sempre disposta.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art198 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 128