Art. 1990 c.c.
Revoca della promessa
[1]La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
[2]In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva