Art. 1991 c.c.
Cooperazione di piu' persone
Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva