Art. 1999 c.c.
Conversione dei titoli
[1]I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
[2]Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva