Art. 2 c.c.
Maggiore eta'. Capacita' di agire
[1]((La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.
[2]Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro)).
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva