Art. 2000 c.c.
Riunione e frazionamento dei titoli
[1]I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
[2]I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu' titoli di taglio minore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva