Art. 2002 c.c.
Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva