Art. 2006 c.c.
Smarrimento e sottrazione del titolo
[1]Salvo disposizioni di leggi speciali, non e' ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
[2]Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.
[3]Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto e' liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
[4]Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante puo' essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.
[5]E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva