Art. 2007 c.c.
Distruzione del titolo
[1]Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
[2]Le spese sono a carico del richiedente.
[3]Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva