Art. 2009 c.c.
Forma della girata
[1]La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
[2]E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
[3]La girata al portatore vale come girata in bianco.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva