Art. 2011 c.c.
Effetti della girata
[1]La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
[2]Se il titolo e' girato in bianco, il possessore puo' riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero puo' girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva