Art. 2014 c.c.
Girata a titolo di pegno
[1]Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
[2]L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva