Art. 2017 c.c.
Opposizione del detentore
[1]L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
[2]L'opposizione non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
[3]Se l'opposizione e' respinta, il titolo e' consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva