Art. 2018 c.c.
Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione
Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente puo' compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e' scaduto o pagabile a vista, puo' esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva