Art. 202 c.c. — Casi di separazione
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[1]La separazione della dote e' disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa e' in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.
[2]Se la separazione e' pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorita' giudiziaria ha facolta' di ordinare la separazione della dote.
[3]La separazione stragiudiziale e' nulla.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva