Art. 2026 c.c.
Pegno
[1]La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
[2]Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva