Art. 2027 c.c.
Ammortamento
[1]In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso puo' farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformita' delle norme relative ai titoli all'ordine.
[2]In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente puo' esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.
[3]L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva