Art. 2034 c.c.
Obbligazioni naturali
[1]Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
[2]I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva