Perchè il fatto colposo o doloso sia fonte di responsabilità occorre che esso produca un ingiusto danno. Si precisa così, conferendo maggior chiarezza alla norma dell'art. 1151 cod. civ. del 1865, che la culpa e l'iniuria sono concetti distinti; e quindi si esige che il fatto o l'omissione, per essere fonte di responsabilità, debba essere doloso o colposo, ossia imputabile, e debba inoltre essere compiuto mediante la lesione della sfera giuridica altrui. Non vi sarà responsabilità quando il danno è arrecato in situazione di legittima difesa perchè, chi agisce ha in tal caso il potere di difendere il proprio diritto a costo di recar danno a chi lo aggredisce; allora il danno prodotto non può qualificarsi ingiusto (articolo 2044). Non si è creduto di regolare espressamente l'ipotesi del danno arrecato ad altri nell'esercizio del proprio diritto mediante abuso. Infatti, che sia illecito l'esercizio di un diritto, mosso dallo scopo esclusivo di nuocere o recare molestia ad altri, si ricava dall'art. 833. Che sia anche illecito l'esercizio del diritto in senso antisociale e non conforme allo spirito di solidarietà corporativa, si trae anche dalla disposizione dell'art. 1175, ove è imposto al titolare di un diritto di credito di esercitare il diritto stesso secondo le regole della correttezza in relazione ai principi della solidarietà corporativa: il che implica, come si è già rilevato (n. 558), che pure nell'esercizio di un diritto, non soltanto nella sopportazione del suo esercizio da parte di altri, si devono tenere in considerazione l'interesse altrui e quelli superiori della collettività.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 797
Nell'art. 2045 si disciplina la responsabilità di chi arreca danno per la necessità della salvezza, non di una cosa, ma di una persona in pericolo. A rigore, per quanto non vi sia stato eccesso e si sta rispettata la proporzione tra pericolo e danno, il fatto compiuto in situazione di necessità è imputabile perchè cosciente e volontario; da ciò deriverebbe la conseguenza che il danno deve essere risarcito secondo i criteri ordinari. Ma per riguardo alle particolarità del caso, mentre la legge penale dichiara non punibile l'autore (art. 54 cod. pen.), quella civile sancisce soltanto una attenuazione di responsabilità, nel senso che al danneggiato è dovuta una indennità che sarà determinata dal giudice secondo equità (art. 2045), costituendo in sostanza un dovere del soggetto di contribuire, cori il sacrificio parziale proprio, alla salvezza altrui se questa non si possa altrimenti ottenere.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 798
Sul danno prodotto da persona incapace di intendere o di volere, dispone l'art. 2047. In linea di principio l'incosciente, se immune da colpa anche nel porre la causa dell'incoscienza, non può essere ritenuto responsabile del danno, perchè di questo non è, come richiedesi, la causa cosciente. Quando vi è un custode dell'incosciente, colpevole di omessa vigilanza, egli solo sarà responsabile del danno, e per fatto proprio (art. 2047, primo comma). Ma se manca il responsabile, o se comunque il danno rimanga non risarcito, non è sembrato che il fatto dell'incosciente debba ricadere sul danneggiato anche quando possa apparire iniquo, date le condizioni economiche del danneggiato e del danneggiante, che il primo sopporti integralmente, l'effetto patrimoniale del fatto commesso dal secondo. Dalle disposizioni, per cui il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può attribuire al danneggiato se non il risarcimento, almeno un'equa indennità (art. 2017 secondo comma). In questa ipotesi, come nell'altra considerata nell'art. 2045, si prevede la trasferibilità dell'incidenza del danno da una sfera a un'altra, indice evidente di un dovere di mutua comprensione da parte dei consociati. Questo dovere può essere, posto perchè l'ordinamento corporativo non isola l'interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di relazione, ma pone l'utilità generale nel crogiuolo che fonde ogni egoismo, per comporne viva materia di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli interessi di tutti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 799