Art. 1447 c.c.
Contratto concluso in stato di pericolo
[1]Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.
[2]Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva