Art. 204 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBIGATORIETA' DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
- S. n. 139/1982.
Riguarda ancher.d. 262/1942art. 222 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art204 · fonte su Normattiva