Art. 2052 c.c.
Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva