Art. 2055 c.c.
Responsabilita' solidale
[1]Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
[2]Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
[3]Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva