Art. 2057 c.c.
Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva