Art. 2058 c.c.
Risarcimento in forma specifica
[1]Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
[2]Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva