Art. 205 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non si è accolto l'emendamento suggerito in ordine all'art. 203. È più proprio infatti parlare di «sentenza passata in giudicato anzichè di «sentenza divenuta definitiva». Si è invece accolto l'emendamento relativo all'art. 204. È giusto, infatti, stabilire che siano a carico del marito le spese inerenti alla restituzione della dote, mentre non sarebbe stato esatto disporre, come faceva il progetto, che le spese del giudizio di separazione gravino sempre sul marito, perchè possono darsi casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle tra le parti. Della comunione dei beni fra coniugi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 129
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art205 · fonte su Normattiva