Art. 2063 c.c.
Oggetto
[1]Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
- 1)la disciplina unitaria della produzione;
- 2)il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
- 3)le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
[2]Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva