Art. 2065 c.c.
Efficacia
Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva