La disciplina del contratto collettivo, secondo la legge sindacale, trovava un limite assoluto nella preesistenza di forme di regolamento legale o amministrativo del medesimo rapporto. Dispone l'art. 52 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, che «non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi in riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto siano disciplinati con atto della pubblica autorità». Il precetto si riferisce sia ai rapporti di pubblico impiego dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici minori, sia ai rapporti di lavoro dei dipendenti da concessionari di pubblici servizi o da appaltatori di opere pubbliche, per le parti regolate da norme legislative o da clausole dei capitolati di concessione o di appalto. A questo principio non può tuttavia più attribuirsi un valore assoluto, tenuto conto del moltiplicarsi degli enti pubblici, molti dei quali hanno forme di organizzazione e fini economici analoghi a quelli delle imprese private. L'esigenza di regolare con criteri uniformi i rapporti di lavoro per questi settori della produzione doveva determinare e ha determinato notevoli deroghe al principio suaccennato. Infatti con il R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316, e con la successiva legge 16 giugno 1938, n. 1303, venne revocato il divieto di inquadramento sindacale per gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività prevalentemente economica e, conseguentemente, è stata ammessa la possibilità di regolare mediante contratto collettivo una vasta categoria di rapporti di pubblico impiego che prima erano soggetti ad una disciplina di autorità. Vi sono poi enti pubblici, che pur non avendo come fine istituzionale lo svolgimento di un'attività economica e non essendo quindi inquadrabili nelle associazioni professionali, assumono tuttavia la gestione di imprese economiche, in via accessoria od occasionale. Anche in questa ipotesi non vi è plausibile motivo per sottrarre alla disciplina corporativa i rapporti di lavoro che fanno capo all'impresa. Consegue dai suesposti rilievi che la natura pubblica dell'ente assuntore non è più ragione sufficiente per sottrarre il rapporto di lavoro alla disciplina del contratto collettivo, poichè il criterio di esclusione è dato, più che dalla qualità del soggetto, dall'indole della sua attività. Le medesime ragioni suffragano l'estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti dai concessionari di pubblici servizi e dagli appaltatori di opere pubbliche, salvo che la legge disponga altrimenti. Trattasi, invero, di rapporti che si svolgono nell'ambito di imprese economiche e che, perciò solo, rientrano di pieno diritto nella sfera di applicazione delle norme corporative, la quale non è limitabile da clausole di capitolato, a meno che le limitazioni non siano autorizzate dalla legge. Per queste considerazioni, in deroga all'art. 52 del decreto di attuazione della legge sindacale, è stata introdotta la disposizione del primo comma dell'art. 2068, secondo la quale l'atto della pubblica autorità, in sè e per sè considerato, non è idoneo ad escludere il rapporto di lavoro dalla disciplina collettiva, ove la disciplina del rapporto in via d'autorità non trovi il fondamento in una norma di legge. La norma dell'art. 2068 si collega con quella dell'art. 2093, per cui le disposizioni del presente libro si applicano a tutti gli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali e anche agli enti pubblici non inquadrati, limitatamente alle imprese da essi esercitate. La sottrazione alla disciplina del contratto collettivo dei rapporti di lavoro aventi per oggetto prestazioni di carattere personale e domestico (art. 2068, secondo comma) riproduce testualmente l'art. 52 R. decreto 1° luglio 1926 e non dà luogo a rilievi.