Art. 2071 c.c.
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[1]Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, ((...)) per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
[2]Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.
[3]Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Testo vigente dal 10 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva