Il codice non dà la definizione dell'impresa; ma la sua nozione risulta dalla definizione dell'imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082). L'impresa è quindi, in senso strumentale, l'organizzazione del lavoro cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore: in senso funzionale, l'attività professionale organizzata dell'imprenditore. Risulta da ciò che il concetto d'impresa secondo il nuovo codice non coincide con quello dato dal codice di commercio, in duplice senso. Anzitutto, mentre secondo il codice di commercio l'impresa è considerata come semplice atto (atto obiettivo di commercio) e comprende quindi anche l'impresa organizzata occasionalmente dall'imprenditore non professionale, il nuovo codice considera l'impresa da un punto di vista soggettivo, collegandola alla figura professionale dell'imprenditore. In questo senso vi è stretta aderenza tra il concetto d'impresa del presente libro e quello dell'ordinamento corporativo agili effetti dell'inquadramento sindacale, che è precisamente un inquadramento a base professionale, e si spiega pure come nel linguaggio della legislazione corporativa le espressioni imprenditore e impresa siano spesso usate, attraverso un'ovvia metominia, con significato equivalente. In secondo luogo, mentre secondo il codice di commercio il concetto di impresa è contenuto nel quadro ristretto della attività industriale, il nuovo codice considera l'impresa come forma di organizzazione tipica della moderna economia, sta nel settore agricolo, sia in quello industriale, commerciale, bancario, assicurativo. Anche in questo senso il codice aderisce organicamente all'ordinamento corporativo che, sotto il profilo dell'impresa e della collaborazione nell'impresa, inquadra tutte le forze produttive della Nazione, fatta eccezione per le sole professioni intellettuali, il cui esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 834
Naturalmente il codice non entra nella materia dell'inquadramento sindacale delle diverse categorie di imprenditori e delle corrispondenti categorie di prestatori di lavoro, inquadramento che, dovendo mantenere una certa flessibilità, doveva restare riservato alla legislazione speciale, come è stato espressamente riservato (art. 2061). Il codice si limita a dare lo statuto generale dell'impresa e del lavoro nell'impresa, e dei diversi tipi di impresa prende in considerazione solo i due tipi fondamentali che hanno distinti lineamenti secondo la natura delle cose: l'impresa agricola nel grande settore dell'economia agraria: l'impresa del tipo commerciale nel grande settore dell'economia industriale, commerciale, bancaria, assicurativa e nei settori ausiliari. A ciò precisamente provvede il titolo II del presente libro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 835
Come ho già osservato, nel sistema del nuovo codice il concetto generale d'impresa non è in funzione di dimensioni quantitative, ed è quindi tale da comprendere così la grande e la media impresa, come la piccola impresa. Non potrebbe essere altrimenti perchè, sotto l'aspetto generale, uniformi sono i criteri della disciplina corporativa, soprattutto per ciò che riguarda il regolamento del rapporto di lavoro nell'impresa. L'ordinamento corporativo, però, non ha affatto omesso di tenere conto che, sia dal punto di vista economico, sia sopratutto dal punto di vista sociale, la piccola impresa ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa, e in tale senso prevede per i piccoli imprenditori, così nel campo agricolo (coltivatori diretti del fondo), come nel campo industriale (artigiani) come nel campo commerciale (piccoli commercianti), un separato inquadramento sindacale. Della stessa esigenza il codice ha tenuto conto per riconoscere espressamente la figura speciale del piccolo imprenditore, adeguando il suo statuto alla sua speciale posizione economica e sociale (esenzione dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, art. 2202; esenzione dell'obbligo di tenere le scritture contabili, art. 2214; ammissione dello scambio di mano d'opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli, art. 2139; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo, art. 2221). Non poteva essere materia del codice la fissazione dei particolari criteri di discriminazione tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale e artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante, poichè questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita pertanto a porre il criterio generale secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente (si intende anche rispetto al capitale impiegato) con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, esclusi naturalmente gli esercenti una professione intellettuale, che hanno un autonomo statuto (art. 2083).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 836