Art. 2195 c.c.
Imprenditori soggetti a registrazione
[1]Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- 1)un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2)un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3)un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4)un'attivita' bancaria o assicurativa;
- 5)altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
[2]Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva