Art. 2088 c.c.
Responsabilita' dell'imprenditore
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita' della legge e delle norme corporative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva