Art. 2090 c.c.
Procedimento
[1]Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
[2]La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Puo' anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.
[3]Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 426 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva