Art. 2095 c.c.
Categorie dei prestatori di lavoro
[1]((I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai)).
[2]Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Testo vigente dal 1 giugno 1985, tuttora in vigore · versione 75 su Normattiva