Art. 2097 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1962, N. 230
Testo vigente dal 15 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1962, N. 230
Testo vigente dal 15 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Questo va detto particolarmente per il contenuto del paragrafo 1, che, sotto il titolo della costituzione del rapporto, regola solo i pochi punti di questo tema che richiedono qualche disposizione particolare. Così per l'assunzione in prova l'art. 2096 conferma e generalizza la necessità dell'atto scritto, secondo la regola già sancita per il rapporto d'impiego, eccettuando tuttavia il caso che le norme corporative statuiscano diversamente, come deve ritenersi implicito nell'ipotesi che tali norme, per determinate categorie di prestatori di lavoro, prevedano come normale un preliminare periodo di prova. Le altre parti dell'art. 2096 riproducono regole già accolte nella prassi sindacale e nella giurisprudenza. Merita solo di essere segnalato il secondo comma che risolve una questione controversa nel senso che sembra più logico in relazione alla efficacia del vincolo contrattuale, e più equo in rapporto alla finalità della prova: dato che le parti hanno convenuto di procedere all'esperimento, è giusto che siano tenute ad attuarlo, sotto pena in caso contrario di dover rispondere dei danni. È salvo il diritto di recesso nel corso del periodo, ove questo non sia soggetto a un minimo di durata necessaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 847
L'art. 2097 conferma la regola generale che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato e, subordinando a rigorose condizioni la legittimità del termine, chiarisce, rispetto agli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato, che il requisito dell'atto scritto è necessario solo nel caso che il termine non sia già implicito nella specialità del rapporto; così pure chiarisce che solo quando il termine sia stabilito mediante atto scritto e non si giustifichi per la specialità del rapporto, si deve indagare se la sua apposizione non sia stata eventualmente ispirata dall'intento di eludere le disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato. Le ragioni del terzo e quarto comma dell'art. 2097 si intuiscono agevolmente. È logico presumere che la continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine faccia venir meno l'originaria ragione d'essere di questo, salvo tuttavia che dalla volontà delle parti risulti il contrario. Esigenze di tutela della personalità del lavoratore e della sua libertà professionale, che avevano già ispirato il principio sancito nell'art. 1628 del codice del 1865, hanno poi consigliato di limitare a favore del lavoratore, entro un congruo periodo, di regola cinque anni, l'obbligatorietà del termine. Per i dirigenti il periodo è esteso a dieci anni, in considerazione della superiorità della loro posizione gerarchica ed economica, dei maggiori vantaggi che di solito essi ritraggono dal termine, come pure del fatto che il beneficio o i frutti, che dalla loro opera si ripromette l'imprenditore, maturano solo dopo un più lungo lasso di tempo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2097 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 848