Art. 2098 c.c.
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori
[1]Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro puo' essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
[2]La domanda di annullamento e' proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva