Art. 2106 c.c.
Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione e in conformita' delle norme corporative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva