Art. 2121 c.c.
Computo dell'indennita' di mancato preavviso
[1]L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
[2]Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
[3]Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Testo vigente dal 1 giugno 1982, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva