Art. 2130 c.c. — Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non puo' superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il periodo di tirocinio non puo' superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2107 — Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.…
Art. 2134 — Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.…
Art. 4 — Durata massima dell'orario di lavoro
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario…
Art. 19 — Apposizione del termine e durata massima
Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei…
Art. 41 — Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della professione di avvocato…
Art. 45 — Certificato di compiuto tirocinio
Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono da ultimo raggruppate alcune norme dirette a estendere, per quanto di ragione, la disciplina del lavoro subordinato a vari casi speciali, in cui fanno difetto talune delle condizioni normali del rapporto di lavoro. In primo luogo, e anche in considerazione dei particolari casi di invalidità previsti dalle disposizioni di questa sezione, è parso opportuno stabilire (art. 2126) che in ogni caso la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tale norma si giustifica, da una parte, per l'irrevocabilità degli effetti determinati dall'attuazione del rapporto di lavoro, dall'altra parte e sopratutto per l'esigenza di tutelare le legittime aspettative dei prestatori di lavoro col permettere ad essi di realizzare i benefici inerenti al lavoro compiuto, tanto se tali benefici siano attribuiti direttamente dalla legge o dalle norme corporative, quanto se dipendano esclusivamente dal contratto nullo o annullato. Si è solo logicamente eccettuato il caso che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa, di cui non può non essere compartecipe e quindi corresponsabile il prestatore di lavoro. Inoltre, risolvendo una questione controversa secondo l'indirizzo giustamente prevalso in giurisprudenza, si è nel secondo comma dell'art. 2126 fatto sempre salvo il diritto alla retribuzione quando il lavoro è stato prestato in contrasto con una norma imperativa, che sia ispirata solo dall'intento di proteggere il prestatore di lavoro, come per es. nel caso della limitazione di orario, del riposo settimanale, ecc. L'art. 2127 è rivolto ad eliminare la possibilità che l'imprenditore tenti di sottrarsi alle conseguenze dell'assunzione diretta dei prestatori di lavoro, ricorrendo all'espediente di farli assumere, dipendere e retribuire da propri cottimisti. Onde la ragione del divieto sancito nell'articolo stesso e la conseguenza, ove il divieto sia violato, di ritenere i prestatori di lavoro assunti dal cottimista come dipendenti dall'imprenditore. Il lavoro a domicilio, se pure non presenta tutti gli estremi del lavoro subordinato, va protetto sulla base dei principi che regolano quest'ultimo. È questa una esigenza che si è imposta da tempo nelle legislazioni di tutti i paesi civili e che la dich. XXI della Carta del lavoro già tenne presente con lo estendere anche al lavoro a domicilio l'applicazione dei contratti collettivi. L'art. 2128 si uniforma a tale indirizzo per quanto riguarda la disciplina dettata nel codice, salvo naturalmente il caso che essa non sia compatibile con la speciale natura del rapporto. Quanto ai dipendenti degli enti pubblici, ove la loro posizione non sia regolata da leggi o da regolamenti speciali, non vi è ragione di sottrarli alla disciplina di diritto comune dei rapporti di lavoro, e in questo senso dispone l'art. 2129, salvo quanto già osservato a proposito dell'art. 2068 per il regolamento del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo. DEL TIROCINIO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 861
Sul rapporto di tirocinio il codice detta solo alcune norme che rispecchiano i suoi elementi caratteristici, come la limitazione della durata, ovvia nel concetto stesso del tirocinio (art. 2130), l'esclusione della retribuzione a cottimo, che presuppone una capacità irreperibile nell'apprendista (art. 2131), l'obbligo per l'imprenditore di favorire la formazione professionale dell'apprendista, sia col permettergli di frequentare i corsi appositamente organizzati, sia con l'adibirlo esclusivamente ai lavori che costituiscono oggetto del tirocinio (art. 2132), come pure l'obbligo di attestazione del tirocinio compiuto (art. 2133). Una più specifica disciplina di questo rapporto è stata opportunamente riservata dall'art. 2134 alle leggi speciali e alle norme corporative, che meglio possono rispecchiare le esigenze dei diversi rami della produzione e delle diverse specializzazioni professionali, salvo, ove dette norme manchino, applicarsi la disciplina del lavoro subordinato, compatibilmente con la natura del tirocinio. Dell'impresa agricola. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 862
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2130 · fonte su Normattiva