Art. 2137 c.c.
Responsabilita' dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva