Art. 2138 c.c.
Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva