Art. 2141 c.c.
Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attivita' connesse al fine di dividerne a meta' i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva