Art. 2144 c.c.
Mezzadria a tempo determinato
[1]La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
[2]Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva