Art. 2145 c.c.
Diritti ed obblighi del concedente
[1]Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.
[2]La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva