Art. 2146 c.c.
Conferimento delle scorte
[1]Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
[2]Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva